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Precariato Globale
Luciano Gallino“LA REPUBBLICA” 15 agosto 2007
Ci risiamo con la Legge 30 di riforma del mercato del lavoro: abrogarla, modificarla oppure lasciarla com’è? Il dibattito che si è riaperto intorno a queste alternative potrebbe forse dare migliori frutti, sotto il profilo della comprensibilità per i tanti che vi sono interessati, non meno che dei suoi possibili esiti politici e legislativi, se in esso fossero tenuti maggiormente presenti gli elementi generali del quadro in cui la legge si colloca.
Un primo elemento è il numero di coloro che hanno un’occupazione precaria, vuoi perché il contratto è di breve durata, oppure perché non sanno se e quando ne avranno un altro. Secondo una stima da considerare prudente, esso si colloca tra i 4 milioni e mezzo e i 5 milioni e mezzo di persone. A questo totale si arriva sommando gli occupati dipendenti con un lavoro a termine (2,1 milioni nel primo trimestre 2007, dati Istat), gli occupati permanenti a tempo parziale (1,8 milioni), i co.co.co. rimasti nel pubblico impiego ma trasformati dal citato decreto in lavoratori a progetto nel settore privato (tra mezzo milione e un milione); più una molteplicità di figure minori, dai contratti di apprendistato e inserimento al poco usato lavoro intermittente (forse 200.000 persone in tutto). Lasciando da parte altre figure come gli stagisti o gli associati in partecipazione, in ordine ai quali è arduo stabilire chi abbia per contratto un’occupazione stabile oppure instabile.
Cinque milioni di persone con un lavoro precario rappresentano più del 20 per cento degli occupati. Ma questi sono soltanto i precari per legge – certo non soltanto a causa della Legge 30, bensì di un’evoluzione della nostra legislazione sul lavoro iniziata, come minimo, sin dal protocollo del luglio 1993. Ad essi bisogna aggiungere – ecco il secondo elemento del quadro – le persone che hanno un’occupazione precaria al di fuori della legge, perché vi sono costretti, o così hanno scelto. Sono i lavoratori in posizione irregolare facenti parte dell’economia sommersa. L’Istat stima che al 2004 (ultima cifra fornita) essi fossero circa 1,8 milioni, con una diminuzione di circa 600.000 unità rispetto agli anni precedenti a causa della regolarizzazione dei lavoratori immigrati. Più 3 milioni di persone che svolgono un lavoro a tempo parziale, oppure un secondo lavoro in nero, corrispondenti, se lavorassero a tempo pieno, a 1 milione circa di unità di lavoro.
La ragione per cui appare indispensabile includere il lavoro irregolare nel dibattito sulla precarietà è duplice. In primo luogo precarietà significa godere di minori diritti a confronto del normale contratto di lavoro; è quanto meno paradossale non includere nel suo perimetro coloro che lavorano in condizioni in cui tali diritti sono inesistenti. In secondo luogo, v’è il fatto che i passaggi dal bacino del lavoro regolare (ancorché precario a norma di legge) a quello irregolare sono rapidi e imponenti. Per fare un solo caso, il mirabolante aumento d’un milione di occupati tra il 2001 e il 2006, vantato dal governo Berlusconi, è stato dovuto per oltre l’80 per cento alla regolarizzazione degli immigrati. Erano persone che già lavoravano nel sommerso, di cui la legge ha provocato un passaggio puramente statistico all’economia regolare. Se non si tiene conto di tale permeabilità dei due bacini di forze di lavoro, non sarà mai possibile accertare quali effetti ha avuto una data legge sull’occupazione reale.
Un ultimo elemento da considerare è che la richiesta assillante d’un mercato del lavoro più flessibile, cui la legge 30 voleva rispondere, non attiene affatto ad esigenze organizzative. Piuttosto fa parte, nell’economia globalizzata, della pressione che sulle condizioni di lavoro di poche centinaia di milioni di lavoratori italiani ed europei sta esercitando l’arrivo sul mercato del lavoro d’un miliardo e mezzo di lavoratori che vivono in Cina, India, Indonesia, Brasile, Russia e altri paesi, e che quanto a salari e diritti si collocano all’estremità inferiore della scala. Qualcuno preferirebbe che l’incontro tra salari e condizioni di lavoro dei paesi in via di sviluppo avvenisse verso il basso della scala piuttosto che verso l’alto. Posizione condivisa presumibilmente da molte corporations operanti in Cina, cui si deve più del 55 per cento delle esportazioni da quel paese, che nell’ultimo anno si sono ansiosamente adoperate per evitare che il governo cinese elevasse il salario minimo di circa 20 centesimi di dollaro, portandolo cioè da 65 a 80-85 centesimi l’ora.
Entro un simile quadro, ciò di cui il nostro paese avrebbe bisogno sarebbe una politica del lavoro globale di ampio respiro, la quale partisse, sul piano internazionale, dal riconoscere che il conflitto – certo non voluto dai loro soggetti – tra salari e diritti dei nostri paesi e quelli dei paesi in via di sviluppo, e i suoi possibili sviluppi, sono il maggior problema politico ed economico di questa prima metà del secolo. E, sul piano nazionale, dall’affrontare il compito di elaborare una nuova legge complessiva sul lavoro che, avendo alle spalle gli elementi sopra ricordati, sappia recuperare il principio per cui il lavoro non è una merce, ma piuttosto un elemento integrale e integrante del soggetto che lo presta, dell’identità della persona, dell’immagine di sé, della posizione nella comunità, della sua vita familiare presente e futura. Un principio da recuperare e difendere sia in nome dei nostri lavoratori, sia perché esso è dovuto al miliardo e mezzo di lavoratori globali che dalla concorrenza con i primi si attendono di salire la scala dei diritti del lavoro, anziché assistere alla discesa dei primi. Al lume di tale compito il dibattito sulla Legge 30 apparirebbe forse, se non come una nota a piè di pagina, come un capitolo minore nella elaborazione d’un testo volto a tracciare le lungimiranti linee guida nazionali d’una politica del lavoro globale.
(Il consiglio dell'Associazione Italiana di Psicologia e Sociologia Interattivo - Costruttivista, si rende disponibile alla rimozione del presente documento, qualora l'editore o l'autore considerino tale riproduzione lesiva dei loro diritti d'autore)